55% di Incentivi

Ecco come procedere per godere degli incentivi:

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ n° 37);
in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:
l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra FAQ n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Inoltre:
un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
in un’autocertificazione del produttore;
nell’asseverazione.

N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:
sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Occorre conservare anche i seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito:
http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010)
, entro i 90 giorni successivi alla fine
dei lavori,
intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la
nostra FAQ n°23),
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente;

c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta